Acquiescenza o adesione? Se c’è un consiglio utile che ci sentiamo di dare, è di non fidarsi mai di chi ti dice “paga così ti levi il problema…”. In gergo tecnico-giuridico, si definisce acquiescenza la decisione di pagare senza nemmeno andare a fondo di una cartella o un avviso di accertamento. Esiste anche un altro strumento deflattivo, l’adesione, ma è diverso rispetto al primo.
Vediamo cosa cambia se scelgo una o l’altra strada.
Accertamento con adesione, quando la partita è tutta da giocare
Ogni contestazione può essere smontata pezzo per pezzo e la via del contenzioso, quando se ne riscontrano i presupposti, è sempre la migliore.
Premesso questo, sappiamo che il contraddittorio si può instaurare su impulso dell’ufficio attraverso l’invito a comparire, una grande opportunità introdotta di recente. Ma può essere anche il contribuente, che con un’istanza potrà avviare il procedimento di adesione (art. 5 D. lgs. 218/97).
Attraverso di essa è possibile contestare le richieste dell’ufficio e sperare in uno sconto, oltre che sulle sanzioni, anche sulla parte del capitale ripreso a tassazione.
Con l’adesione 90 giorni in più per impugnare l’avviso di accertamento
Innanzitutto, presentando un’istanza di accertamento con adesione si ottiene una sospensione di 90 giorni del termine canonico (60 giorni) per impugnare l’avviso di accertamento.
Quindi avrai a disposizione 150 giorni per valutare se chiudere un accordo con il Fisco o intraprendere la strada del contenzioso.
Come detto, oltre a permettere al contribuente di contestare le osservazioni dell’ufficio all’interno dell’avviso di accertamento e quindi eventualmente di diminuire l’importo richiesto nei suoi confronti come tributo, possiamo in ogni caso beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1⁄3 del minimo previsto dalla legge
Facciamo un caso pratico. Nel caso in cui l’ammontare delle sole sanzioni sia pari a 100.000 euro, se il contribuente decide di “aderire” e chiudere l’accertamento mediante il procedimento di adesione, le sanzioni da corrispondere scenderà a 33.000.
Attenzione però: se il contribuente non onora i pagamenti alle scadenze pattuite, automaticamente decade dall’adesione, e quindi da ogni connesso beneficio.
Acquiescenza o adesione: ma perché rinunciare alla propria difesa?
Con l’acquiescenza il contribuente decide invece di rinunciare a impugnare l’avviso di accertamento ricevuto e di non formulare neppure istanza di accertamento con adesione, così come stabilito dall’art. 15 D. lgs. 218/1997.
L’acquiescenza si sostanzia in pratica qualora l’imprenditore accertato decida di versare gli importi indicati nell’avviso entro il termine previsto dalla legge, rinunciando alla presentazione sia del ricorso sia dell’istanza di accertamento con adesione.
Così facendo il contribuente evidenzia la sua volontà di non voler contestare le pretese dell’ufficio. Ma con quali vantaggi?
Com’è facile intuire, prestando acquiescenza in pratica stai dando ragione all’ufficio.
È vero, da un lato, che con l’acquiescenza le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento o di liquidazione non impugnati sono ridotte a 1⁄3 (sempre che il contribuente effettui il versamento della prima rata, o del suo totale, entro il termine previsto dalla legge).
Dall’altro, però, è come rinunciare alla difesa su ogni fronte, ponendosi così in una situazione ancora più passiva rispetto all’accertamento con adesione dove, invece, puoi contestare le richieste dell’ufficio e sperare in uno sconto, oltre che sulle sanzioni, anche sulla sorte capitale, senza, però, mai rinunciare alla via del contenzioso
In sostanza, è quasi sempre sconsigliabile ricorrere all’acquiescenza perché rinunciare a difendersi non è quasi mai la scelta giusta.
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