Avviso di accertamento atto esecutivo, la riscossione parte senza ulteriore notifica

di Lodovico Poschi Meuron
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Avviso di accertamento atto esecutivo. Lo ha stabilito il Legislatore, riformando il sistema di riscossione delle somme mediante avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi con il D. lgs. 78/2010.
Non è un atto da sottovalutare, tutt’altro: decorsi ulteriori 30 giorni dai 60 concessi per impugnarlo (in totale, dunque 90 giorni), la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione per l’esecuzione forzata (pignoramenti di conti correnti e immobili, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, ecc.) e senza che sia più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento.


Avviso di accertamento atto esecutivo 

Andiamo per ordine e vediamo cos’è  un avviso di accertamento.

L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’ente impositore (Agenzia delle Entrate, in questo caso) comunica al contribuente l’esito purtroppo negativo della procedura di controllo della sua posizione fiscale, chiedendo di corrispondere in poco tempo una determinata somma di denaro.

Tale somma comprende il quantum non pagato, con gli interessi e la relativa sanzione; quest’ultima è estremamente afflittiva essendo, di regola, pari ad almeno il 90% della maggiore imposta accertata.

Occorre prestare  attenzione. L’avviso di accertamento diventa esecutivo trascorso il termine utile per presentare ricorso (60 giorni) e, a quel punto, la riscossione delle somme richieste sarà  affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ulteriore notifica di un avviso o di un’intimazione di pagamento.

L’iter della riscossione in caso di mancata impugnazione dell’atto

La riscossione seguirà, in definitiva, questo iter:

  • avviso di accertamento esecutivo non impugnato entro 60 giorni dalla notificazione;
  • affidamento del credito all’agente della riscossione entro i successivi 30 giorni;
  • notificazione dell'”avviso di presa in carico”, contenente l’invito a versare le somme accertate;
  • attivazione dell’esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.

L’intimazione ad adempiere deve essere notificata soltanto ove l’espropriazione non sia stata avviata entro un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo.

Quindi occorre fare attenzione ai termini di scadenza e alle comunicazioni dell’agente della riscossione perché, una volta che l’accertamento esecutivo è preso in carico dall’agente della riscossione, le azioni esecutive e/o cautelari (pignoramenti iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi ecc.) possono cominciare senza preavviso da un momento all’altro.

Il contenzioso come opportunità  per annullare il debito

Ovviamente esiste un’altra possibilità.

Verificare attentamente la legittimità  o la presenza di errori formali e sostanziali dell’avviso di accertamento, in grado di inficiare la validità  stessa dell’atto. Quali sono i più ricorrenti?  Te lo spieghiamo in modo chiaro in questo video

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