Ho ricevuto una cartella esattoriale, come comportarsi? Sicuramente, l’errore più grande sarebbe quello di infilarla in un cassetto e far finta di dimenticarsene.
Ecco allora qualche consiglio utile per evitare poi di trovarti nei guai.
Cartella esattoriale cos’è?
La cartella di pagamento, o cartella esattoriale, è l’atto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione o altri enti utilizzano per recuperare i crediti vantati dagli enti enti pubblici come, per esempio, Agenzia delle entrate (Iva, Irpef, Ires, Irap, ecc.) e Inps (contributi previdenziali) e Inail.
Quanto tempo ho per pagare?
Prima cosa da ricordare: dal 1° aprile 2022 sono stati ripristinati i vecchi termini di pagamento, ovvero 60 giorni dalla notifica della cartella.
Nel 2021 questo termine era stato portato a 180 giorni per le cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 e poi, grazie alla Legge di bilancio 2022, per quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Come sempre il fattore tempo è determinante.
Trascorsi i 60 giorni dalla data di ricezione, infatti, l’agente riscossore può procedere all’esecuzione forzata al fine di recuperare le somme richieste.
Le conseguenze sono molto pericolose. In questo caso, infatti, l’ente creditore procede come segue:
- notifica un’intimazione di pagamento, che obbliga il contribuente a pagare entro 5 giorni;
- dopo 180 giorni, se il contribuente non paga entro i 5 giorni precedentemente previsti, notifica l’atto esecutivo,
- procede, cioè, attivando l’esecuzione forzata, pignorando i beni del contribuente.
Forse non tutti sanno che gli atti dell’agente della riscossione, comprese le cartelle esattoriali, sono atti giudiziari che, se non impugnati entro i termini di legge, diventano “definitivi”, cioè non più contestabili!
Chi li riceve non potrà mai più rifarsi su eventuali errori, anche macroscopici, compiuti dall’agente della riscossione per potersi difendere, cioè non potrà più entrare nel merito della pretesa tributaria.
Decido di ricorrere contro la cartella esattoriale: cosa devo fare?
Ovviamente, posso decidere di oppormi alla cartella esattoriale che mi è stata notificata.
In questo caso, è fondamentale ricordare che il termine per impugnare una cartella di pagamento è di 40 giorni per debiti previdenziali (Inps) e 60 giorni per debiti erariali (Irpef, Iva, Ires ecc.).
Sono molti i motivi che rendono nulla e non dovuta una cartella di pagamento inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Ecco i più importanti.
– Vizi relativi alla violazione del contenuto obbligatorio della cartella di pagamento.
– Decadenza della cartella perché notificata oltre i termini di legge. In questo caso è bene prestare attenzione ai decreti che si sono avvicendati nel corso dell’emergenza Coronavirus (anni 2020 e 2021), nei quali si è deciso uno slittamento dei termini di prescrizione e decadenza di 24 mesi.
– Vizi relativi al difetto di motivazione della cartella di pagamento in relazione al calcolo degli interessi.
– Difetti di notifica.
Attenzione alla notifica, senza la prova dell’invio della raccomandata la cartella è nulla
Relativamente ai vizi di notifica si contano almeno una quindicina di casi ognuno dei quali può portare alla nullità dell’atto.
Qui vogliamo soffermarci su uno di essi in quanto oggetto di una recentissima pronuncia della suprema Corte di Cassazione.
Con l’Ordinanza n. 27446 del 20 settembre 2022 i giudici di legittimità hanno sancito che, qualora un atto impositivo sia notificato nelle mani di una persona di famiglia del destinatario dell’atto, ai fini del perfezionamento dell’iter della notifica, è necessario che l’Ufficio finanziario dia prova in giudizio della spedizione e della ricezione della raccomandata informativa.
Dopo che la commissione tributaria regionale aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole all’agente della riscossione, il contribuente ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte gli ha dato ragione. Gli Ermellini hanno stabilito che, anche qualora l’atto impositivo sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia, l’invio della raccomandata informativa è un adempimento essenziale della notifica, che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio finanziario.
Nel caso di specie, la notifica è avvenuta con consegna alla moglie convivente e non, in forma semplificata, tramite servizio postale.
Di conseguenza (primo comma dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973) è necessario che sia data prova dell’invio della raccomandata informativa (c.d. C.A.N., cioè “comunicazione di avvenuta notifica”.)
In assenza la notifica della cartella di pagamento deve ritenersi irregolare, con conseguente nullità dell’atto.
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