Con l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza (C.C.I.I.), entrato in vigore lo scorso 15 luglio, molto è cambiato rispetto alla gestione delle crisi d’impresa. Sembra quasi che il legislatore abbia inteso programmare e quindi imporre a tavolino le azioni da intraprendere in via preventiva per andare incontro ad una crisi.
Come se, chi fa impresa, queste cose non le sapesse da sempre.
Le conseguenze potrebbero rivelarsi catastrofiche per il sistema produttivo, già provato da una crisi che arriva da lontano e aggravata da due anni di pandemia (senza contare gli effetti della guerra in Ucraina).
Quale è dunque il futuro che ci aspetta? Una dura selezione naturale che permetterà solo a chi ha le spalle larghe di rimanere sul mercato?
Nel codice della crisi le azioni preventive per scongiurare la crisi
L’articolo 3 del Codice della crisi e dell’insolvenza modifica l’articolo 2086 del codice civile.
Pertanto, ai sensi del nuovo articolo 2086 comma 2 c.c., qualsiasi imprenditore che operi in forma societaria o collettiva deve necessariamente mettere in atto una serie di azioni preventive al fine di scongiurare una crisi d’impresa.
Come? Innanzitutto, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Inoltre, è previsto l’obbligo di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
La norma impone, quindi, la definizione di un complesso di strumenti e procedure organizzative idonee a rilevare la crisi prima che questa si materializzi nella sua irreparabilità, imponendo – inoltre – di attivarsi immediatamente ai primi segnali di crisi.
Le conseguenze possono diventare terrificanti. La mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa può comportare di per sé una responsabilità dell’organo di gestione.
Il rischio concreto è che debba considerarsi responsabile l’amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o pre-crisi.