Costi antieconomici: quando il Fisco mette il naso nelle sponsorizzazioni

di Lodovico Poschi Meuron
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Una delle contestazioni più frequenti in un avviso di accertamento riguarda i costi antieconomici. Un caso tipico è quello legato alle sponsorizzazioni, molto spesso di natura sportiva.

Per esempio, si è molto discusso del caso delle sponsorizzazioni rallystiche, che Agenzia delle Entrate ha ritenuto appunto come operazioni antieconomiche.

In questi casi il dubbio sorge spontaneo: È giusto che il Fisco contesti una legittima scelta imprenditoriale? È lecita la contestazione di aver investito troppi soldi in attività di sponsorizzazione?

E soprattutto, quali le strategie per difendersi contro questo tipo di contestazioni?

Una delle contestazioni più frequenti di un avviso di accertamento riguarda i costi antieconomici, molto spesso legati a sponsorizzazione di natura sportiva. 

Sono capitati spesso casi di imprenditori che in sede di accertamento si sono visti recuperare a tassazione quei costi perché secondo il Fisco erano stati indebitamente dedotti in quanto non inquadrabili, secondo l’amministrazione finanziaria, nell’attività societaria.

Partiamo da un concetto. Cosa si intende dunque per costo antieconomico? Il fatto che spesso l’Agenzia delle Entrate non riconosce un costo realmente sostenuto perché ritenuto eccessivo o fuori mercato. E pertanto lo reputa non inerente all’attività svolta. Per esempio, si è molto discusso del caso delle sponsorizzazioni rallystiche, che Agenzia delle Entrate ha ritenute appunto come operazioni antieconomiche.

Cosa dice la Giurisprudenza: il parere della Corte di Cassazione.

Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 6368/2021) ha affermato che, ai fini della qualificazione di un costo come indeducibile, deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività  imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all’oggetto dell’impresa […] escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all’attività  imprenditoriale.

In sostanza, la Corte di Cassazione dà  ragione al contribuente tutte le volte che l’attività  di sponsorizzazione risulta compatibile con l’attività  svolta. A nulla vale, quindi, la valutazione sulla antieconomicità  della sponsorizzazione.

Si tratta di una decisione che, come si dice in gergo, “fa giurisprudenza”. Con essa, infatti, si stabilisce che, anche se alla sponsorizzazione conseguono delle perdite fiscali, il costo può essere dedotto comunque in maniera legittima se compatibile con l’attività  imprenditoriale svolta.

 

Photo Cover: iStock.com/Melpomenem

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