Estratto di ruolo: quando è ancora impugnabile?

di Lodovico Poschi Meuron
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L’Estratto di Ruolo è un documento di grande rilevanza per l’imprenditore/contribuente. Viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione su richiesta del debitore e consiste in un elaborato informatico recante il dettaglio delle cartelle esattoriali emesse e presuntivamente notificate al contribuente.

Da dicembre 2021, l’estratto di ruolo non è più impugnabile, anche se fortunatamente sono previste alcune deroghe. In precedenza, invece, il contribuente per contestare l’omessa o inesatta notifica di cartelle di pagamento a suo carico avrebbe potuto accedere al contenzioso tributario attraverso la contestazione dell’estratto di ruolo. 

L’estratto di ruolo, come detto, fotografa la posizione del contribuente nei confronti del Fisco. Si può richiedere mediante la piattaforma Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, dove occorre registrarsi per l’accesso al servizio web con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), presente anche nella nuova tessera sanitaria fornita di microchip.

L’estratto non è più impugnabile, ma ci sono alcune deroghe

Attualmente l’estratto di ruolo non è più impugnabile, anche se fortunatamente sono previste alcune deroghe.

Con l’art. 3-bis del D.L. 146/2021, l’Amministrazione finanziaria ha invece disposto, come regola generale, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, ora al vaglio della Corte di Cassazione. 

Le nuove disposizioni, così come sono adesso, limitano decisamente le possibilità  di difesa del contribuente che sono previste in materia di contenzioso tributario.

Fortunatamente sono state previste alcune deroghe, particolarmente significative per gli imprenditori. 

È infatti ancora ammessa l’impugnazione del ruolo e della connessa cartella di pagamento invalidamente notificata se il contribuente che agisce in giudizio dimostra che l’esistenza di quelle somme possa procurargli un pregiudizio:

  • per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50. 
  • per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, 
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. 

Quindi, l’imprenditore che si trova nella condizione di dover riscuotere fatture da parte di un Ente Pubblico per lavori fatti, se vuole partecipare ad una gara d’appalto promossa da un Ente statale o ancora se ha chiesto nel corso del 2021 o sta per farlo nel corso del 2022 l’accesso ad un beneficio della PA (fondi, contributi e via dicendo), può ancora impugnare l’estratto di ruolo.

 

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