Fideiussioni alle PMI per ottenere la dilazione dei pagamenti sui consumi energetici

di Redazione
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Le imprese ricorrono spesso al credito per realizzare gli investimenti con l’obiettivo di estendere il proprio business. La fideiussione bancaria è un classico strumento adottato dagli istituti per garantire liquidità agli imprenditori, molti dei quali in questi mesi partecipano alle gare del Pnrr. Le banche si sono attivate per facilitare l’anticipo di contributi a fondo perduto, l’acquisto dei crediti fiscali, le fideiussioni necessarie per la partecipazione alle gare e il ricorso a strumenti finanziari a integrazione degli incentivi.

In queste settimane di rialzo dei prezzi dell’energia, è l’ANIA a riparlare di fideiussioni. Il 5 luglio scorso Maria Bianca Farina, presidente dell’Associazione delle imprese assicuratrici, nel corso della sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione ha spiegato come «in un momento particolarmente difficile, l’impegno dell’Ania si concretizza in una nuova partnership con la Sace con un’iniziativa che, attraverso una garanzia pubblica, favorirà il rilascio di fideiussioni assicurative alle piccole e medie imprese per ottenere la dilazione dei pagamenti sui consumi energetici».

Sul tema fideiussioni ha fatto discutere la sentenza del 30 dicembre scorso, quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso la sorte delle fideiussioni bancarie omnibus mettendo, forse, la parola fine al dibattito nato in dottrina e in giurisprudenza sulla validità di queste garanzie. «Con la sentenza 41994 di fine 2021 – commenta Monica Mandico, fondatrice di Mandico&Partners e autrice di un libro sull’argomento – le fideiussioni omnibus sono state ritenute affette da nullità perché riproducevano le clausole di un cosiddetto “contratto tipo”, giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust, dal momento che era frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza e quindi in violazione dei principi di ordine pubblico economico. La Cassazione a Sezioni Unite ha affermato dunque il principio per il quale le clausole coincidenti con il “contratto tipo” sono nulle (affette però da nullità parziale)».

È stata accolta quindi la teoria della nullità relativa delle sole clausole coinvolte: una «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle (applicazione dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”), ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).

«Di conseguenza – conclude Monica Mandico – le fideiussioni che contengono tali articoli, praticamente il 99% delle fideiussioni rilasciate in Italia, sono parzialmente nulle dato che la loro applicazione uniforme da parte delle Banche ha l’effetto di impedire, restringere, o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale. Ne consegue che i garanti potranno opporsi in giudizio alle intimazioni di pagamento inviate dagli Istituti di credito, eccependo la nullità delle fideiussioni rilasciate, anche in corso di causa».

Photo: iStock / vchal

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