Invito a comparire, grande opportunità per il contribuente

di Lodovico Poschi Meuron
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Fa male, spesso è un vero fulmine a ciel sereno: l’avviso di accertamento (cosa succede se non me ne occupo) è una minaccia per l’imprenditore e la sua azienda. Ma c’è uno strumento, introdotto di recente nel panorama giuridico italiano, che costituisce un grande passo avanti per il diritto alla difesa dell’imprenditore: l”invito a comparire.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Invito a comparire: grande opportunità per l’imprenditore 

Più volte abbiamo evidenziato come un avviso di accertamento costituisca una vera minaccia per l’imprenditore, sia per quel che riguarda l’azienda che il patrimonio personale.

È come ricevere uno schiaffo in faccia che non ti aspetti, capace inevitabilmente di procurare smarrimento e angoscia ma che non deve nel modo più assoluto rischiare di metterti K.O. Arriva spesso inaspettato, spesso e volentieri è un autentico fulmine a ciel sereno.

Se ti dovesse accadere una cosa del genere, con un ammontare del debito notificato superiore ai 100 mila euro, il consiglio che possiamo darti è di non startene con le mani in mano.

Vale sempre la pena leggere nelle pieghe quell’avviso che hai ricevuto per individuare cosa non va e prendere le giuste contromisure.

Un passo avanti per il diritto alla difesa del contribuente

Come detto, l’invito a comparire costituisce un grande passo avanti per il diritto alla difesa dell’imprenditore.

Esso, così come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, va a colmare l’esistenza di un vuoto di tutela del contribuente rispetto all’azione del Fisco.

Di fatto, l’invito a comparire anticipa i contenuti dell’avviso di accertamento ed è proprio questa sua natura a diventare una “opportunità” straordinaria per gli imprenditori.

L’invito a comparire è stato introdotto con il decreto crescita 34/19 e obbliga gli Uffici a intraprendere questa procedura per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione a partire dagli avvisi di accertamento emessi dal 1 luglio 2020. 

La norma di riferimento è l’art. 5 ter del D.L. 218/97. 

 

Photo: iStock / Nuthawut Somsuk

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