Abbiamo diversi modi di gestire un avviso di accertamento. Oltre alla possibilità di contestare l’atto e avviare il contenzioso con il Fisco, esistono gli istituti deflattivi cui si può ricorrere. Oggi puntiamo la nostra attenzione sulla mediazione tributaria.
Anche la mediazione, come gli altri, è un istituto deflattivo che consiste in una fase amministrativa precedente all’instaurazione del giudizio in Commissione tributaria.
Lo scopo della mediazione, obbligatoria in determinati casi previsti dalla legge, è trovare un accordo stragiudiziale tra l’Agenzia delle Entrate e l’imprenditore accertato, evitando così il giudizio.
Quando la mediazione tributaria è obbligatoria
La procedura della mediazione tributaria è obbligatoria per le cause con valore fino a 50.000 euro di maggiori imposte accertate.
L’intento del Legislatore è sin troppo evidente: l’attività giudiziaria è ingolfata e l’incentivazione di questo strumento genera meno liti con valori più contenuti.
Tuttavia, bisogna fare attenzione al valore della lite così come individuato ai sensi dell’art. 12, co. 2, del D. lgs. 546/92.
Infatti, in ambito tributario il valore della lite si calcola conteggiando le sole imposte.
Se, per un errore nel calcolo delle imposte, non si procede alla richiesta di mediazione, il ricorso risulterà improcedibile.
La conseguenza sarà il provvisorio “congelamento” del processo tributario avviato.
La mediazione è, nella sostanza, un’istanza, che “anticipa” il ricorso, con cui il contribuente chiede che sia la stessa Agenzia delle Entrate ad annullare, totalmente o parzialmente, l’atto sulla base delle medesime ragioni che verranno sottoposte al vaglio della Commissione tributaria.
Abbiamo reali vantaggi con l’istituto della mediazione tributaria ?
L’effetto più immediato della presentazione della mediazione è quello di sospendere per 90 giorni il termine per depositare il ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente.
Una volta notificata l’istanza, l’ufficio ha, infatti, 90 giorni per rispondere.
L’effetto primario sta sicuramente nel guadagnare tempo bloccando la riscossione e dunque ritardando il pagamento di quanto dovuto. La mediazione, infatti, ha un effetto sospensivo automatico della riscossione.
Successivamente si potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni, nella misura del 35% del minimo edittale (cioè l’importo più basso nella scala da un minimo a un massimo previsto per quella sanzione).
Facciamo un esempio di adesione alla proposta di mediazione.
In caso di avviso di accertamento con imposta di 50mila euro e sanzioni pari a 15mila, senza abbattimento dell’imposta si dovranno versare 55.250 euro.
La procedura di mediazione ha un termine di 90 giorni trascorsi i quali il contribuente dovrà procedere con la costituzione in giudizio.
Se, ad esempio, l’avviso di accertamento viene notificato il 13 gennaio sarà possibile proporre la mediazione entro i 60 giorni dalla notifica (cioè entro il 14 marzo).
In questo caso, quindi, i termini per la costituzione in giudizio cominceranno a decorrere dopo 90 giorni e cioè dal 12 giugno.
In conclusione.
Poiché stiamo parlando di un istituto obbligatorio per imposte accertate fino a 50mila euro, non si può non vedere con favore i benefici che vengono concessi a chi ne usufruisce.
Primo fra tutti la sospensione della riscossione per un periodo di 90 giorni.
Mai rinunciare alla possibilità del contenzioso, la strada migliore per ottenere il massimo
Attenzione però a due aspetti.
Primo: è buona regola calcolare correttamente il valore dell’avviso di accertamento.
In caso di errore sul valore del ricorso, infatti, la mancata presentazione dell’istanza di mediazione renderà improcedibile il ricorso stesso.
Secondo: raramente accade che l’Agenzia delle Entrate si convinca di aver sbagliato e si renda disponibile a valutare la riduzione del debito dell’imposta, o addirittura a rivedere le proprie riprese a tassazione.
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