Perché un pignoramento è pericoloso?
Semplice, perché si tratta di un atto esecutivo (cos’è un avviso di accertamento esecutivo) che può incidere pesantemente sulla tua vita, bloccando la disponibilità dei tuoi beni personali o che fanno capo alla tua attività.
Con questo atto ex Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, può intervenire sul conto corrente, lo stipendio, la pensione, i macchinari della tua impresa o peggio ancora sulla “prima casa”, che magari pensavi essere “impignorabile”.
Il pignoramento è l’atto con il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione pone in essere un’azione esecutiva nei confronti del debitore, bloccando i suoi beni per riscuotere il debito che ha con il fisco.
Questi i beni pignorabili:
- beni mobili personali, in questo caso si parla di “Pignoramento mobiliare”;
- beni mobili aziendali, è questa l’ipotesi del c.d. “Verbale di pignoramento mobiliare”, direttamente presso la sede dell’azienda;
- beni immobili, “Pignoramento immobiliare”.
Ci sono alcune categorie di beni che non possono essere oggetto di pignoramento.
Fra questi ci sono oggetti personali (esempio vestiti, letti, tavoli, armadi) e alcuni beni aziendali strumentali, quindi beni indispensabili all’attività aziendale che varieranno a seconda dell’attività svolta (ad esempio, la scrivania per il professionista, i macchinari per l’artigiano, ecc.).
Pignoramento presso terzi.
Il pignoramento, però, oltre che sui beni detenuti da te personalmente può essere effettuato anche sui beni a te riferibili detenuti da soggetti terzi, ad esempio:
- le somme sul conto corrente bancario
- lo stipendio
- la pensione
- crediti verso clienti.
Con l’atto di pignoramento presso terzi si informa il debitore che il proprio debito verrà riscosso presso il terzo pignorato, il quale pagherà direttamente all’ente riscossore una determinata somma.
Pignoramento di beni immobili: anche la “prima casa”?
Non è assolutamente vero che la “prima casa” sia impignorabile.
Spesso si fa confusione tra “prima casa”, per la quale magari abbiamo usufruito di alcune agevolazioni, e “unica casa”.
Ecco, è solo in questo secondo caso e a certe condizioni, che la casa non è pignorabile.
Dunque siamo in presenza di un atto molto pericoloso che può davvero mettere sottosopra la vita.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà pignorare la “prima casa” solo se si verificano insieme queste 4 condizioni:
- l’abitazione è l’unica
- il contribuente ha la residenza nella casa
- adibita a uso abitativo
- la casa non sia di lusso
Se non ricorrono tutte le condizioni appena viste, Agenzia delle Entrate Riscossione potrà procedere con il pignoramento dell’immobile solo se:
- il debito verso il fisco per cui si procede è superiore ai 120.000 euro (centoventimila);
- se è stata iscritta ipoteca;
- se sono trascorsi più di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Quando un pignoramento può dirsi illegittimo e quindi è possibile annullarlo?
Le ipotesi e i profili di illegittimità e/o nullità di un pignoramento effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sono molteplici.
Cominciamo col dire che il c.d. pignoramento diretto messo a punto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione è una forma di esecuzione di natura prettamente amministrativa.
Solo nel caso in cui il contribuente al quale è stato notificato questo atto decida di presentare opposizione davanti al giudice competente ci sarà una pronuncia, al fine di chiedere la sospensione dell’esecuzione e l’annullamento stesso.
Un’altra cosa da sapere è che, se il giudice accoglie l’istanza di sospensione a seguito della presentazione di opposizione, il terzo pignorato (ad esempio Banca a seguito di un pignoramento del conto corrente) non potrà versare le somme al creditore, ma dovrà unicamente accantonarle in attesa della definizione del giudizio.
Vizi di annullamento, ecco i più ricorrenti
In estrema sintesi, ecco quali vizi possono portare all’annullamento dell’atto di pignoramento.
- violazione dei termini previsti dalla legge (ad esempio il pignoramento azionato prima dei 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento)
- mancata o errata notifica degli atti presupposti (come la mancata o errata indicazione nell’atto di pignoramento dell’elenco preciso dei crediti per cui si procede)
- difetto di motivazione dell’atto
- competenza territoriale del pignoramento.
Attenzione: i termini per fare opposizione sono veramente brevi: 20 giorni dalla notifica dell’atto, 60 giorni nel caso in cui l’opposizione sia fatta direttamente in Commissione Tributaria.
Photo Cover: Pixabay/Geralt