Riscossione frazionata, ecco cosa succede del mio debito durante la fase di Giudizio

di Lodovico Poschi Meuron
riscossione-top-advisor

Parliamo in questo articolo di riscossione frazionata.

Cosa accade al mio debito durante la fase di Giudizio? Devo pagare quanto richiesto o la presentazione del ricorso interrompe l’esecuzione dell’atto impositivo?

Domande che tanti imprenditori e contribuenti si fanno nel momento in cui, ricevuto un avviso di accertamento, decidono di impugnarlo percorrendo la strada del contenzioso.

Bene, in questo caso è utile sapere che esiste la c.d. riscossione frazionata. 

Innanzitutto, è fondamentale sapere che la presentazione del ricorso non interrompe automaticamente l’esecuzione dell’atto impositivo e, in assenza di un’istanza di sospensione cautelare accolta dal giudice tributario (ai sensi dell’art. 47 del D. lgs. 546/92), il contribuente è tenuto a versare una parte delle somme richieste (un terzo dell’imposta accertata) anche durante le varie fasi del giudizio.

Ti ricordiamo, comunque, che il contribuente può sempre richiedere, in ogni grado di giudizio, la sospensione giudiziale dell’esecutività dell’atto impugnato.

Avviso di accertamento, meglio farlo verificare da un professionista

Per questo, come cerchiamo di spiegare in ogni circostanza, diventa assolutamente fondamentale far valutare con attenzione l’avviso di accertamento ad un professionista esperto e con le giuste competenze.

Solo così, valutando a fondo le varie contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate, sarà possibile costruire insieme un’efficace difesa.

La verifica degli atti da parte di un professionista consente, sempre e in ogni caso, di individuare la strada più efficace e meno onerosa, tenuto conto che le valutazioni possono variare da caso a caso. E capire dunque se ci conviene avviare un contenzioso oppure no.

Ma torniamo alle dinamiche rispetto alle pretese economiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Durante il Giudizio scatta la riscossione frazionata

Come abbiamo visto il vantaggio più immediato è la riscossione frazionata. Ribadiamo, ancora una volta, che, con l’attivazione del contenzioso tributario, il contribuente potrà beneficiare di più tempo, chiedendo al giudice di bloccare la riscossione al fine di non versare quanto preteso dal Fisco.

Scendiamo nel dettaglio.

Abbiamo visto come, nei contenziosi soggetti alla c.d.mediazione (accertamenti di valore fino a 50.000 euro di maggiori imposte), la riscossione sia è automaticamente sospesa per 90 giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso tributario

Scaduto questo termine, nel caso in cui non si sia arrivati a una soluzione positiva, con il deposito del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, l’imprenditore è comunque tenuto al versamento di 1⁄3 delle somme dovute a titolo di imposta.

Salvo, come già precisato, che sia stata chiesta e ottenuta la sospensione cautelare della riscossione in pendenza di giudizio.

Per esempio, se l’imposta richiesta nell’avviso di accertamento è pari a 100 mila euro e la connessa sanzione ammonta a 90 mila, successivamente all’iscrizione a ruolo verrà richiesto il versamento di 33.333 euro a titolo di imposte.

Le sanzioni, invece, non possono essere riscosse fino alla sentenza di primo grado.

Cosa succede in caso di rigetto del ricorso di primo grado?

A questo punto la legge obbliga l’imprenditore a versare 1⁄3 ulteriore a titolo di imposte e 2⁄3 a titolo di sanzioni. Altri 33.333 euro a titolo di imposta e 60.000 a titolo di sanzione.

In caso di accoglimento parziale, è dovuto l’ammontare risultante dalla sentenza, e comunque non oltre i due terzi dell’imposta.

Vediamo cosa accade in caso di esito negativo anche del ricorso in secondo grado (c.d. appello) dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

Il contribuente dovrà versare il saldo restante di quanto dovuto. Di fatto, l’ulteriore terzo dovuto a titolo d’imposta e l’ulteriore terzo a titolo di sanzione. Tradotto in numeri, altri 33.000 euro a titolo d’imposta e 30.000 mila a titolo di sanzione.

Attenzione però. Se per esigenze finanziarie l’imprenditore non ha la possibilità di pagare le somme richieste dal Fisco durante il contenzioso, con una corretta strategia finanziaria si può ovviare a questo problema.

Come? Aspettando che le stesse siano trasferite all’Agenzia Entrate-Riscossione mediante l’iscrizione a ruolo. A questo punto ex Equitalia dovrà necessariamente inviare un’intimazione di pagamento per le somme richieste e non versate.

Una volta ricevuta la notifica di questo avviso di intimazione potrai procedere alla rateizzazione in cinque anni di queste somme, e, quindi, rimandare finanziariamente il loro pagamento.

 

Photo Cover: Pixabay/nattanan23

 

You may also like

Lascia un commento